Titolo V

Art. 106

Violazioni amministrative

In vigore dal 29 dic 1996
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all' comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-106

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