Titolo V
Art. 106
106 / 107Violazioni amministrative
In vigore dal 29 dic 1996
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all' comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-106