Titolo V
Art. 107
Estinzione delle contravvenzioni
In vigore dal 29 dic 1996
1. Si applica il Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, alle contravvenzioni di cui all', commi 1, 2, 3 lettere a) e b)e 4 e all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERSANI, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DINI, Ministro degli affari esteri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
BINDI, Ministro della sanità
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-107