Art. 107 · Estinzione delle contravvenzioni
Titolo V

Art. 107

107 / 107

Estinzione delle contravvenzioni

In vigore dal 29 dic 1996
1. Si applica il Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, alle contravvenzioni di cui all', commi 1, 2, 3 lettere a) e b)e 4 e all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 novembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro NAPOLITANO, Ministro dell'interno BINDI, Ministro della sanità BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: FLICK
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-107