Art. 7

In vigore dal 7 set 1996
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente: ". - 1. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce appositi ruoli del personale di cui all', comma 2, distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine e ne determina la consistenza organica. 2. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonché ai ruoli del personale docente della seconda lingua è richiesto, oltre al possesso dei requisiti prescritti, quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 dello statuto. 3. Fermo restando il requisito della lingua materna ladina per l'insegnamento nelle scuole elementari delle località ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole delle località stesse è riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina delle località predette possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca ed hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta. 4. Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere anche i cittadini di madrelingua ladina in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui al comma 6 ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle località ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività. 5. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle località ladine è riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole. 6. Per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle località ladine è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per la lingua italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un esame da svolgersi davanti ad apposita commissione. 7. Al personale appartenente ai ruoli previsti dal comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico fondamentale e il trattamento di previdenza e di quiescenza, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito dai successivi commi. 8. La provincia disciplina con proprie leggi, nell'ambito della potestà legislativa di cui al comma 3 dell', lo stato giuridico del personale di cui all', comma 2, per la miglior utilizzazione del personale stesso, per una più efficace organizzazione della scuola e per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'. 9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico ed al perseguimento delle finalità di cui all'. La contrattazione collettiva provinciale è rivolta al perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, salvo restando in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale, l'inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di previdenza e quiescenza, nonché gli altri aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in servizio presso gli uffici, le scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, al fine di assicurare la mobilità in ambito nazionale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 1. 10. I predetti contratti collettivi provinciali prevedono altresì disposizioni volte a disciplinare l'inquadramento secondo le vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale del personale di cui al comma 1 all'atto del suo eventuale trasferimento ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. I medesimi contratti collettivi devono in ogni caso prevedere che all'atto del trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi i contratti collettivi provinciali e riacquistano integralmente vigore i contratti collettivi nazionali anche per il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza. 11. Al fine di assicurare l'osservanza dei principi fondamentali contenuti nei contratti collettivi nazionali di cui al comma 9, secondo periodo, nonché delle disposizioni di cui al comma 10, la sottoscrizione del contratto collettivo provinciale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione di apposito parere vincolante del Ministero della pubblica istruzione sulla ipotesi di contratto di cui al comma 9. Tale parere deve essere reso alla provincia entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Ministero. Ove tale parere non pervenga nel termine predetto si applica quanto previsto dall', comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 12. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui all' e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento ad uffici, istituti e scuole del restante territorio dello Stato cessano in ogni caso di applicarsi al personale di cui al comma 1 le leggi provinciali e riacquistano vigore le corrispondenti norme statali. Resta in ogni caso ferma, nei confronti del personale insegnante trasferito alla provincia, l'applicazione delle norme statali concernenti il trattamento di previdenza e di quiescenza e l'iscrizione agli istituti previdenziali. 13. La definizione delle classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale è adottata dalla provincia d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. 14. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 15. Il personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano partecipa sul pi- ano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 16. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli, ed il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia. 17. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia. 18. Il personale ispettivo, direttivo e docente attualmente in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano è inquadrato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 1, conservando la posizione giuridica e il trattamento economico vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. 19. A far data dal 1 gennaio 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatoria di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sarà utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli già banditi alla medesima data, all'atto della nomina è iscritto nei ruoli di cui al comma 1.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434#art-7

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