Art. 9
In vigore dal 7 set 1996
1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - 1. Il sovrintendente e gli intendenti scolastici sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia del rispettivo gruppo linguistico, che abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca da accertarsi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché ladina, limitatamente all'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole di cui al secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Il sovrintendente e l'intendente per le scuole in lingua tedesca devono essere di madrelingua corrispondente alla lingua d'insegnamento delle scuole amministrate. L'intendente delle scuole delle località ladine deve essere di madrelingua ladina.
2. La nomina del sovrintendente scolastico è delegata alla provincia di Bolzano che vi provvede d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. La nomina dell'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole delle località ladine è delegata alla provincia di Bolzano che vi provvede sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità stabilite dall'art. 19 dello statuto. Alla nomina dell'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca provvede la provincia sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità previste dal menzionato art. 19 dello statuto. I pareri suddetti dovranno essere resi dal Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Le nomine hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
4. Per il personale di cui al comma 1, la nomina è disposta, ove necessario, previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico.".
Storico versioni
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