Art. 12

In vigore dal 7 set 1996
1. Il comma 1 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente: " 1. Le disposizioni contenute nell' della legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano anche ai cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei Paesi delle aree culturali finitime un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a scuole e istituti italiani di istruzione non esistenti in provincia.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434#art-12

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