Art. 4
In vigore dal 7 set 1996
1. Il comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:
" 2. Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico provinciale.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434#art-4