Art. 4

Art. 4

4 / 17
In vigore dal 7 set 1996
1. Il comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente: " 2. Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico provinciale.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434#art-4