Titolo III

Art. 13

Sovrintendente

In vigore dal 14 mag 2025
1. Il sovrintendente: a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'; b) predispone il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali; d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto; e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall', comma 7. 2. Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico,della cui attività risponde direttamente. L'incarico di sovrintendente può essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età. 3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi. 4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e può essere riconfermato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367#art-13

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Sovrintendente (Art. 13 Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.) — Testo vigente | Portale Normativo