Titolo II
Art. 8
Approvazione della deliberazione di trasformazione
In vigore dal 26 lug 1996
1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, è trasmessa all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresì allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui all', comma 1, lettera b), di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fondazione.
2. La deliberazione è approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la conformità dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la congruità delle previsioni del piano triennale, nonché le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla sua adozione.
3. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalità di cui all'. La richiesta sospende il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367#art-8