Titolo II

Art. 6

Contenuto della deliberazione

In vigore dal 26 lug 1996
1. La deliberazione di trasformazione deve contenere: a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall' del codice civile e dal presente decreto; b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione; c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo , dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto. 2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione è costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione. 3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367#art-6

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Contenuto della deliberazione (Art. 6 Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.) — Testo vigente | Portale Normativo