Titolo I

Art. 2

Enti operanti nel settore musicale

In vigore dal 5 feb 1999
1. Il presente decreto si applica: a) agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni; b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e succesive modificazioni. 2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134. 3. Gli enti di cui al comma 1, lettera b) definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell', i propri organi, nonché i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l' in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367#art-2

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