Titolo III

Art. 18

D e c a d e n z e

In vigore dal 26 lug 1996
1. La violazione degli impegni assunti ai sensi dell' determina la decadenza delle fondazioni dai diritti e dalle prerogative riconosciute. La decadenza può riguardare anche singoli diritti o singole prerogative. 2. La decadenza non può essere pronunciata se la fondazione, dopo la contestazione degli addebiti, riconosciuta la fondatezza degli stessi, elimina la violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di sessanta giorni ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso, in ragione della natura dell'attività da compiere. 3. Il provvedimento di decadenza è adottato dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e comunicato alla fondazione interessata. 4. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo comunica al Ministero del tesoro ed al Ministero delle finanze i provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367#art-18

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