Titolo III
Art. 20
I n s o l v e n z a
In vigore dal 26 lug 1996
1. La fondazione che esercita un'attività commerciale è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367#art-20