Art. 20 · I n s o l v e n z a
Titolo III

Art. 20

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I n s o l v e n z a

In vigore dal 26 lug 1996
1. La fondazione che esercita un'attività commerciale è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367#art-20