Titolo III
Art. 13
13 / 25Sovrintendente
In vigore dal 14 mag 2025
1. Il sovrintendente:
a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all';
b) predispone il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;
d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto;
e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall', comma 7.
2. Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico,della cui attività risponde direttamente. L'incarico di sovrintendente può essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età.
3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.
4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e può essere riconfermato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367#art-13