Art. 5
AbrogatoCasi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva
In vigore dal 1 gen 2027
1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all' , commi 1 e 1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all' , commi 1 e 1-bis, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all' concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli , comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico.
2. Per i titoli di cui all', commi 1 e 1-bis, non depositati presso gli intermediari di cui all', comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga.
Qualora i redditi di cui all', comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell' non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all', comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di
accertamento e di sanzioni, previsti dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239#art-5