Art. 2
AbrogatoImposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti
In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239#art-2