ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
Art. 3 AbrogatoIstituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutivaIn vigore dal 1 gen 2027Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200Storico versioni· 5 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239#art-3