Art. 10
Riduzione delle provvigioni di sottoscrizione per la copertura
In vigore dal 18 mag 1996
Riduzione delle provvigioni
di sottoscrizione per la copertura
1. A decorrere dalle emissioni il cui regolamento si effettua a partire dal 1 gennaio 1997, le provvigioni di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine sul mercato interno vengono ridotte, rispetto a quelle precedentemente in vigore, nelle seguenti misure:
a) dieci centesimi di punto percentuale per i titoli di durata non superiore ai tre anni e per quelli denominati in ECU;
b) venti centesimi percentuale per tutti gli altri titoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239#art-10