Art. 30

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 7 mag 1996
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all', comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività. 2. I decreti di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall' del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. 3. Le disposizioni di cui all', commi 1, 2, 4 e 11, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall' del presente decreto, devono essere osservate: a) entro il 1 luglio 1996 dalle imprese di cui all', comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f), del decreto legislativo n. 626/1994; b) entro il 1 gennaio 1997 negli altri settori di attività. 4. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del decreto legislativo n. 626/1994, come modificate dagli , relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dall', comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono raddoppiati e la somma di cui all', comma 2, dello stesso decreto è ridotta della metà.
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Disposizioni transitorie e finali (Art. 30 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo