Art. 4
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
In vigore dal 7 mag 1996
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti,
dei fornitori e degli installatori
1. All', comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti parole: "disposizioni legislative e regolamentari vigenti".
2. L', comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
" 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;242#art-4