Art. 31

Entrata in vigore

In vigore dal 7 mag 1996
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 marzo 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europee TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale GUZZANTI, Ministro della sanità AGNELLI, Ministro degli affari esteri CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CORONAS, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;242#art-31

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Entrata in vigore (Art. 31 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo