Art. 20
Protezione da agenti cancerogeni: modifiche degli articoli 61, 63, 69 e 70 del decreto legislativo n. 626/1994
In vigore dal 7 mag 1996
Protezione da agenti cancerogeni: modifiche degli
articoli 61, 63, 69 e 70 del decreto legislativo n. 626/1994
1. All'art. 61, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "in cancro" sono sostituite dalle seguenti: "il cancro".
2. All'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".
3. All'art. 69, del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.".
4. L'art. 70 del decreto legislativo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie). - 1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio;
e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
3. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;242#art-20