Art. 24
Contravvenzioni commesse da altri soggetti
In vigore dal 7 mag 1996
1. La rubrica dell'art. 91 del decreto legislativo numero 626/1994 è sostituita dalla seguente: "Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori".
2. Al comma 1, lettera a), dell'art. 92 del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "70, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "86, comma 2-bis".
3. Al comma 1, lettera b), dell'art. 92 del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "69, comma 6" sono soppresse.
4. Al comma 1, lettera a), dell'art. 93 del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: ", comma 2;", sono inserite le seguenti: "12, comma 3, primo periodo;".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;242#art-24