Capo I›Sez. II
Art. 32
Nomina ad operatore
In vigore dal 12 nov 2005
1. La nomina alla qualifica di operatore si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano:
a) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
b) qualità morali e di condotta come previsto dall' della legge 1o febbraio 1989, n. 53;
c) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. (COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 87)
4. Il numero dei posti conferibili per ciascun profilo
professionale, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove d'esame ed i programmi sono stabiliti nel bando di concorso.
5. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare a carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso.
6. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori (...).
7. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi.
7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, i quali ne facciano richiesta, purchè siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
8. Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto ministeriale.
9. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'.
10. Con le stesse modalità di cui al comma 6 è compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina.
11. Gli allievi operatori che superano gli esami di fine corso sono nominati operatori in prova e, al superamento del periodo di prova, sono nominati operatori a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
12. (COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 87)
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-32