Capo ISez. II

Art. 33

Promozione ad operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo

In vigore dal 17 apr 2001
1. Nell'ambito del ruolo degli operatori e dei collaboratori la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore compreso, ai fini della promozione a operatore scelto, il periodo di frequenza del corso.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-33

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Promozione ad operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo (Art. 33 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo