Capo I›Sez. I
Art. 5
Dimissioni dal corso per la nomina ad agente
In vigore dal 17 apr 2001
1. Sono dimessi dal corso gli allievi agenti che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche se non continuativi.
b-bis) non superano gli esami di fine corso.
1-bis. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera b) e al comma 2, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.
2. Nell'ipotesi di assenza superiore a novanta giorni dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Gli allievi agenti di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2-bis. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermità contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, il personale è riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneità psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all', comma 1, lettere d) ed e). In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente è quella prevista per il corso frequentato e concluso.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi agenti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della censura.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", di cui al presente comma, deve intendersi riferita al "Capo del Corpo forestale dello Stato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-5