Capo II

Art. 9

Concorso ad ispettore superiore

In vigore dal 11 giu 1995
1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue, anche in sovrannumero: a) secondo le modalità previste dall'art. 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, aggiunto dall' del presente decreto; b) per contingente di cento posti l'anno, previa selezione, alla quale è ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono fissati criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonché la composizione della commissione che procederà alla selezione. 2. Alla selezione di cui al comma 1 può partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi alla deplorazione e abbia riportato un giudizio non inferiore a "buono".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;200#art-9

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