Capo III

Art. 13

Trattamento economico

In vigore dal 11 giu 1995
1. Con la medesima decorrenza di cui all', al personale dei ruoli della polizia penitenziaria è attribuito il trattamento economico complessivo risultante alla tabella C allegata al presente decreto nonché gli scatti stipendiali ivi previsti. Allo stesso personale non vanno attribuiti ulteriori scatti aggiuntivi, comunque determinati, previsti in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, nonché quelli stabiliti dall' del decretolegge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433. 2. Fino alla determinazione del trattamento economico del personale delle forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata l'indennità mensile pensionabile è fissata nella misura lorda di lire 748.800. 3. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 2 corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
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Trattamento economico (Art. 13 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo