Capo II

Art. 7

Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

In vigore dal 16 set 1996
1. I vice sovrintendenti ed i sovrintendenti già inquadrati a norma dell'art. 68 comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendenti capo nel nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nel ruolo, collocandosi in testa al personale inquadrato ai sensi del successivo comma 2. 2. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo. 3. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo. 4. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai commi 2 e 3, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo. 5. Gli assistenti capo in servizio alla data d'entrata in vigore del presente decreto, saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995. Gli assistenti capo che non partecipano o non superano il corso permangono nel ruolo di appartenenza. 6. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati, salvo espressa rinuncia da presentarsi da parte degli interessati appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in sovrannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie. In corrispondenza del personale eventualmente inquadrato in soprannumero sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo degli agenti ed assistenti. 7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;200#art-7

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Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti (Art. 7 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo