Capo I
Art. 2
In vigore dal 13 apr 2001
1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l' è sostituito dal seguente:
". - Nomina ad assistente. - 1. La qualifica di assistente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto.";
b) nell', le parole "abbia compiuto quindici anni di servizio ovvero" sono soppresse;
c) gli sono soppressi.
d) dopo l' è inserito il seguente:
"Articolo 11-bis (Attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo agli assistenti capo).
1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a 'buonò.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;200#art-2