Capo II

Art. 8

Inquadramento nel ruolo degli ispettori

In vigore dal 16 set 1996
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in servizio al 1 settembre 1995 è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento: a) nella qualifica di ispettore superiore, gli ispettori capo nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori che sono in possesso di un'anzianità di servizio nel ruolo degli ispettori e nel grado di maresciallo capo del disciolto Corpo degli agenti di custodia non inferiore ad otto anni; b) nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore; c) nella qualifica di ispettore il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, nonché quello che riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se più favorevole il trattamento economico in godimento; d) nella qualifica di vice ispettore il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente, ad eccezione di quello inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell', comma 1, del presente decreto. 2. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, i quattro quinti dell'anzianità di servizio computata ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matura l'anzianità per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori prima della data di entrata in vigore del presente decreto, computa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui al comma 1, lettere b) e c), il periodo di anzianità residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente ad ispettore superiore ed ispettore capo, è ridotto di un quinto. 4. Per il personale di cui al comma 1, lettere d) e c), proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore e ispettore capo conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; per il personale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;200#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Inquadramento nel ruolo degli ispettori (Art. 8 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo