Capo IV

Art. 21

In vigore dal 11 giu 1995
1. In corrispondenza dei posti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all' sono resi indisponibili altrettanti posti rispettivamente nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei periti tecnici. 2. In corrispondenza dei posti del personale eventualmente inquadrato in soprannumero ai sensi degli , sono resi indisponibili altrettati posti nel ruolo degli agenti e assistenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197#art-21

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Art. 21 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo