Capo IV
Art. 18
In vigore dal 11 giu 1995
1. Il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici ed il personale del ruolo dei revisori tecnici che, in virtù delle disposizioni del presente capo, è ammesso all'inquadramento del ruolo dei revisori tecnici e nel ruolo dei periti tecnici, frequenta un corso straordinario di aggiornamento della durata di tre mesi da effettuarsi sulle materie tecniche del corrispondente profilo professionale del ruolo di inquadramento, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Detto decreto deve contenere la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali della qualifica di provenienza e quelli del ruolo di inquadramento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197#art-18