Capo IV

Art. 22

In vigore dal 11 giu 1995
1. Le disposizioni del presente decreto non innovano quelle dell'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e quelle dell' del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197#art-22

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