Art. 21
Capo IV

Art. 21

22 / 29
In vigore dal 11 giu 1995
1. In corrispondenza dei posti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all' sono resi indisponibili altrettanti posti rispettivamente nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei periti tecnici. 2. In corrispondenza dei posti del personale eventualmente inquadrato in soprannumero ai sensi degli , sono resi indisponibili altrettati posti nel ruolo degli agenti e assistenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197#art-21