Titolo IV

Art. 84

Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica

In vigore dal 3 giu 1994
1. A norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985 n. 246 nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale. 2. A norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n. 348 nel territorio della regione Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale. 3. A norma rispettivamente dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e dell' della legge 16 maggio 1978 n. 196 si applicano alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d'Aosta le disposizioni contenute nell' in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica. 4. A norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973 n. 687 sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.
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