Titolo III›Capo I
Art. 80
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione
In vigore dal 3 giu 1994
1. La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio 1987 n. 469.
2. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste sono altresì disciplinate dalla legge 19 luglio 1961 n. 1012 e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo quanto previsto in materia di personale dagli e seguenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-80