Titolo III›Capo I
Art. 76
Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario
In vigore dal 3 giu 1994
1. Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3, 14 gennaio 1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972 n. 10, e 24 luglio 1977 n. 616.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-76