Titolo IV

Art. 87

Patrimonio indisponibile

In vigore dal 3 giu 1994
1. Le opere realizzate ai sensi dell' appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-87

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