Capo III›Sez. I
Art. 563
Congedi straordinari e aspettative
In vigore dal 5 lug 2024
1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate dall' della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concesse dal direttore didattico o dal preside.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-563