Capo IIISez. I

Art. 562

Congedo ordinario

In vigore dal 5 lug 2024
1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno solare. 2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nell'anno solare come segue: a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario; b) quattro giornate a richiesta degli interessati tenendo conto delle esigenze di servizio. 3. Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo d'istituto, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni. 4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-562

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