Capo III›Sez. I
Art. 564
Proroga eccezionale dell'aspettativa
In vigore dal 5 lug 2024
1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare gravità e risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui all' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, può consentire all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi.
2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido nè ai fini della carriera nè ai fini del trattamento di quiescenza.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-564