Capo II

Art. 558

Concorsi per l'estero

In vigore dal 5 lug 2024
1. Per la selezione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare all'estero, si applica quanto disposto dagli e seguenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-558

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