Capo II
Art. 556
Norme particolari di accesso
In vigore dal 5 lug 2024
1. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Il personale della quarta e della terza qualifica da assumere nei relativi ruoli provinciali, è nominato in ruolo nell'ordine delle graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze annuali, nei limiti delle aliquote previste.
2. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze relative all'anno scolastico 1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari, di cui agli , per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base dei titoli di studio a suo tempo richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse.
4. Il personale A.T.A. può partecipare ai concorsi pubblici per l' accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso alla qualifica funzionale superiore, purchè detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-556