Capo III

Art. 141

Scuole per alunni non vedenti e sordomuti

In vigore dal 3 giu 1994
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione elementare è impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-141

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