Capo II
Art. 136
Scuole reggimentali
In vigore dal 3 giu 1994
1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento dell'obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.
2. L'autorità militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.
3. Il corso elementare nelle predette scuole è diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.
4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.
5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati, docenti del ruolo nell'ambito delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma dell'.
6. Gli orari, i diari nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-136