Capo III
Art. 139
Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
In vigore dal 3 giu 1994
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.
2. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole elementari statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei convitti nazionali sono conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-139